Intervista a: ALESSANDRO VERCELLOTTI. Contest e concorsi a premi

da | Apr 30, 2021 | Homepage, Marketing e Copywriting

Alessandro Vercellotti, avvocato del digitale, è autore del libro Contest e concorsi a premi online. Abbiamo fortemente voluto la sua partecipazione per riuscire a procedere nel migliore dei modi quando si vuole realizzare un contest. Siamo partiti con il definire la differenza tra concorso a premio e operazione a premi, termini che spesso si usano in modo intercambiabile, ma che non sono la stessa cosa.

Ma non solo, Alessandro ci ha aiutato a togliere ogni dubbio su questi temi:

  • Come funziona per i social quando si offre un premio o un regalo? Ci sono regole precise da seguire?
  • Che cosa deve fare un’agenzia (un imprenditore, un singolo professionista) che vuole organizzare un contest, ma non vuole commettere errori?
  • Ci sono delle differenze tra organizzare un contest online e offline?
  • C’è una soglia nel valore del premio affinché il concorso rientri in certe regole oppure è indifferente?
  • Quanto è importante la presenza di un regolamento?

L’intervista

Simona: Siamo qui con Alessandro Vercellotti, avvocato del digitale, che abbiamo voluto come ospite soprattutto per quanto riguarda il suo libro Contest e concorsi a premi online. Ciao Alessandro, ti chiederei come prima cosa una presentazione per chi non ti conosca ancora.

Alessandro: Sono un avvocato e mi definisco avvocato digitale, ho anche un marchio registrato perché questo è il mio mondo, quello del digitale. Ho fondato uno studio Legal for Digital che si occupa solo di digitale, quindi se ci sono problematiche, ad esempio, legate agli aspetti tributari o a separazioni/divorzi non è lo studio giusto. Ci occupiamo di tutto quello che è il mondo del web: vendita online, privacy, copyright, marchi, concorsi a premi che sicuramente sono tematiche più che presenti nel mondo online.

Simona: Mi capita spesso, in prima persona, di confondere quello che è un concorso a premio rispetto a un’operazione a premi. Si usano magari in modo intercambiabile come termini, ma non sono la stessa cosa.

Alessandro: Assolutamente, diciamo che nell’ambito dei concorsi, concorsi per azioni, manifestazione a premi, contest, sembrano tutti sinonimi. In realtà non sono sinonimi perché la normativa parla di manifestazione a premi e questo è il grande cappello iniziale. A loro volta si possono distinguere in concorsi e in operazioni: i concorsi sono quelli dove la partecipazione è libera e gratuita, ci si può iscrivere per poter vincere eventualmente un premio; l’operazione a premi, invece, richiede un preventivo acquisto. Classico esempio è quello del supermercato, dove c’è il 3×2 su un prodotto che corrisponde a un’operazione a premi perché il prodotto omaggio lo possiamo avere solo acquistando altri due prodotti.

Simona: Quello che principalmente ci interessa, perché poi è una nicchia rispetto a tutte le possibili varianti come dicevi nell’offline, è quello che vediamo principalmente online quando su Facebook o Instagram si offre un premio o un regalo. Si è sempre liberi di farlo o ci sono delle regole precise? Parlo anche di quello che, in buona fede, può essere un’offerta di un premio in risposta a un sondaggio ma legalmente si sta facendo qualcosa di errato.

Alessandro: Ti posso dire che nella mia esperienza non c’è un dato preciso ma penso di non sbagliare dicendo che almeno l’80% dei contest, concorsi, operazioni varie che vediamo online, soprattutto sui social network, di legale hanno poco. Nel senso che di per sé quel concorso sarebbe legale, ma dovrebbe rispettare un certo iter (regolamento, comunicazione al Ministero, cauzione, verbale del notaio). Invece, tanti pensano che basti avere un post su Instagram, una piccola descrizione nel copy ed ecco il concorso. Ma non è così per la legge, non lo è per me e soprattutto non lo è per la sezione 10 del Ministero che è quella che si occupa delle sensazioni per i concorsi non organizzati secondo la normativa prevista.

Simona: Che cosa deve fare un’agenzia (un imprenditore, un singolo professionista) che vuole organizzare un contest ma non vuole commettere errori?

Alessandro: Direi che prima di tutto bisogna capire il tipo di concorso che vogliamo organizzare: qual è la sua finalità. Questo sembra un aspetto che ha poco a che fare con quello legale, ma in realtà è molto importante capire la finalità per comprendere anche il tipo di concorso da realizzare. Dopo di che, il consulente legale deve accompagnare man mano l’imprenditore, l’azienda, partendo sicuramente da un regolamento. Questo regolamento poi va inviato al Ministero stesso, il MISE, e poi bisogna avere una cauzione, quindi bisogna depositare il valore del montepremi presso l’erario, oppure la classica fideiussione. Ti dico che nel 90% dei casi è meglio una fideiussione bancaria, così con qualche centinaio di euro si leva il problema di bloccare per 6/8 mesi delle somme di denaro anche di qualche migliaio di euro. Dopo di che ci può essere tutto l’aspetto della selezione del vincitore, avere un software che vada a individuare chi vince, quindi con la sorte; oppure avere una serie di meccaniche diverse fino all’elezione del vincitore e il verbale di chiusura da parte del notaio. Capirai che non è qualche semplice passaggio e sia gli aspetti legali che quelli tecnici sono più di qualcuno da considerare.

Simona: Ci sono delle differenze rispetto al farlo online oppure offline come nel caso di un convegno o evento, dove c’è anche un concorso, anzi, contest?

Alessandro: Ormai il termine contest è entrato nel gergo comune, anch’io dico contest anche se nel diritto italiano non esiste il contest. Di per sé la normativa è la stessa, il problema è che il mondo online porta qualche problematica in più e altri aspetti da considerare. Ti faccio un esempio con il classico concorso che ci chiedono: «Noi vogliamo fare un concorso su Facebook dove la foto che riceve più mi piace vincerà un determinato premio». Il problema in questo caso qual è? L’aspetto da considerare qual è? Che dobbiamo rispettare tutto quello che ho detto prima, in più servirà un software che trasferisce i mi piace presi dalle foto oggetto del concorso su un server dedicato e allocato in Italia. Può avvenire contestualmente, quindi a ogni mi piace lo va a copiare, oppure periodicamente, quindi ogni 12/24 ore al giorno. È chiaro che un software di questo tipo ha un costo, avere un server in Italia ha un costo, serve anche una perizia da parte di chi ha commercializzato il prodotto/software con tutta una serie di parametri e anche questa perizia ha un costo. Ecco dove sono gli aspetti da considerare soprattutto per il mondo online.

Simona: Se uno a volte pensa di fare qualcosa di più tranquillo, casalingo, più piccolo, “magari regalerò dei gadget”, c’è un livello del valore del premio per far sì che il concorso debba rispettare certe regole o meno oppure è indifferente?

Alessandro: Sicuramente vedo due grandi strade. In alcuni casi mi viene detto: «Sono io a regalare la mia consulenza”, quindi tecnicamente la pago zero, ma giustamente la normativa dice che il valore è quello di mercato e quindi la consulenza non varrà zero ma qualche euro in più. Se il valore di mercato è 100, il valore è 100. È anche vero che c’è il cosiddetto minimo valore, ovvero ci sono dei casi in cui non va rispettato tutto questo iter. Basta, infatti, un piccolo regolamento in caso però di valore limitato e qui c’è stata una diatriba fra Ministero e Agenzia delle Entrate. La faccio più semplice possibile perché pensa a Enti che discutono tra di loro, rimpallandosi interpretazioni legali di leggi del 1941, una soap opera legale. Il concetto oggi, 2021, è questo: se si tratta di concorsi – quindi non è richiesto un preventivo acquisto – il valore è di circa 1€, quel circa a un legale non piace tanto. Invece dall’altra parte, in caso di operazione a premi, è molto più interessante perché si parla di valore di mercato fino a 25,82€, quindi già qualcosa si può cominciare a fare e basta un piccolo regolamento con un notevole abbattimento dei costi (anche dell’80/90%).

Simona: Certo, nel caso di questi premi fisici, per esempio io acquisto su un e-commerce e al raggiungimento di una certa somma avrò un regalo in più, mi spinge ad alzare l’asticella dell’ordine. Nel caso di un regalo che coinvolga un brand, ci sono delle procedure da seguire che quindi vanno oltre quella del concorso e devono anche seguire le procedure del brand, bisogna fare attenzione anche a questo aspetto credo.

Alessandro: Sicuramente il concetto di premio è abbastanza ampio, il concetto base deve essere un bene con un valore determinato o quantomeno determinabile e chiaramente assoggettato all’IVA. È vietato il denaro, ma posso avere gettoni d’oro, immobili e l’ambito è molto vario. Ci sono state delle violazioni, se penso all’utilizzo di premi come telefonini, pensiamo alle grandi marche, dove il prodotto marchiato veniva utilizzato spingendo molto il brand produttore di quel telefono. Capisci quindi che usciamo dalla normativa del contest ed entriamo nella normativa legata all’utilizzo dei marchi finalizzato non tanto a dare quel premio, ma far percepire un’attività di co-marketing che in realtà non c’è o quasi. Un concorso dove sembrava che fosse la Apple a organizzare il contest stesso, ma ovviamente non era la Apple. Bisogna sempre stare attenti, ma siamo estremamente liberi soprattutto se andiamo a prendere dei prodotti e li marchiamo con il nostro brand.

Simona: Il consiglio è che in ogni caso, anche se si utilizza come regalo, come vincita, un prodotto che rientra nei valori che hai specificato prima, nel valore economico, e che sia a seguito di un acquisto, è meglio che ci sia un regolamento, seppur con meno impegno. È sempre meglio non sottovalutare l’idea di dire: «Oggi mi sveglio e faccio un concorso online, mi sono svegliata generosa». Conviene prevenire e fare un regolamento specifico.

Alessandro: Assolutamente, il concetto è che la normativa è obsoleta, pensiamo che il DPR 430 è del 2001, prima epoca digitale, pre-social, pre-YouTube e forse erano gli anni in cui stava nascendo Google. Nel momento in cui non rispettiamo questo caso di esclusione, nel caso in cui non devo rispettare tutto l’iter ma almeno avere un regolamento ben fatto, capisci che sto sprecando un’occasione perché la norma dice: «Puoi non rispettare tutto l’iter, fai un buon regolamento e sei a norma di legge ed eviti le multe e sanzioni varie» è una cosa che va fatta. Se abbiamo tutte le competenze possiamo farci da soli il regolamento.

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